1. Al fine di garantire il diritto allo studio degli alunni disabili, tenendo conto delle specifiche esigenze delle diverse minorazioni visiva, uditiva e psicofisica, e di assicurare il buon andamento e l'efficacia del servizio scolastico, gli interventi finanziari degli enti locali, delle aziende sanitarie locali e degli uffici scolastici regionali relativamente all'integrazione scolastica degli alunni con handicap, assumono carattere di priorità in sede di assegnazione e di impegno delle risorse finanziarie nell'ambito di ciascuna amministrazione, senza decurtazioni dagli attuali livelli quantitativi e qualitativi degli altri servizi.
2. Ai fini di cui al comma 1 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fissano il numero delle unità multidisciplinari di cui all'articolo 5, da determinare in rapporto al numero degli abitanti e comunque assicurando la presenza di almeno una unità multidisciplinare in ogni distretto sanitario.
3. I fondi destinati agli interventi sociali e ai servizi per l'integrazione scolastica, di competenza degli enti locali, sono impignorabili, anche se si tratta di comuni dichiarati in stato di dissesto finanziario.
4. La stipula degli accordi di programma per l'integrazione scolastica degli alunni disabili, di cui agli articoli 12, 13, 14, 15, 26, 39 e 40 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è obbligatoria.
5. Ai fini di cui al comma 4, il direttore dell'ufficio scolastico regionale è tenuto a chiedere, rispettivamente, al sindaco, al presidente dell'amministrazione provinciale